Studio associato o STP per medici: la verifica da fare prima di scegliere

Studio associato o STP per medici: confronto operativo, requisiti dell’art. 10, documenti e verifiche fiscali, contabili e previdenziali da svolgere prima della scelta.

Quando due o più medici decidono di condividere spazi, personale, attrezzature o agenda, la domanda non è soltanto quale forma usare. Il punto critico è evitare che l’organizzazione quotidiana proceda più velocemente dei documenti: fatture emesse con soggetti diversi, costi sostenuti senza una chiara ripartizione, collaboratori gestiti senza un perimetro definito o atti predisposti prima di avere verificato la struttura scelta.

Per un medico libero professionista, un odontoiatra o uno studio sanitario, la scelta tra attività individuale, studio associato e STP richiede quindi un controllo coordinato di prestazioni rese, titolarità dei rapporti con i pazienti, investimenti, documentazione contabile e posizione previdenziale. Non è una scelta da ridurre alla sola contabilità né da assumere come fiscalmente o previdenzialmente equivalente in ogni caso.

La decisione da fermare prima della firma

Il primo compito è descrivere con precisione cosa state già facendo o cosa intendete avviare. Non basta indicare che lo studio sarà “condiviso”: occorre separare l’attività professionale di ciascun sanitario dalla gestione di locali, personale, strumenti, software, incassi e spese comuni.

Raccogliete in un unico fascicolo di lavoro:

  • bozze di accordo, atto costitutivo, statuto o accordi tra i professionisti;
  • elenco dei medici, odontoiatri e altri soggetti coinvolti, con ruolo previsto e titolo di partecipazione;
  • descrizione delle prestazioni professionali che saranno rese e di chi le eseguirà;
  • contratti di locazione, acquisto o leasing di attrezzature, utenze, software gestionali e servizi di segreteria;
  • elenco di dipendenti, collaboratori, fornitori e relativi contratti o lettere di incarico;
  • fac-simile di fattura, flussi di incasso e documenti oggi usati per la fatturazione sanitaria;
  • ultime dichiarazioni, situazione contabile disponibile, posizioni previdenziali e comunicazioni degli enti competenti.

Questi documenti servono a porre le domande nell’ordine corretto: chi riceve l’incarico professionale, chi sostiene il costo, chi documenta il compenso, quale soggetto assume gli impegni e come cambiano gli adempimenti quando si passa da un’attività individuale a un’organizzazione comune.

Prima di predisporre un atto o di trasferire contratti, è utile coinvolgere lo studio se esistono già fatture, investimenti o rapporti di lavoro in corso. In questa fase una valutazione preventiva può ordinare i documenti e mettere in evidenza le verifiche fiscali, contabili e previdenziali da svolgere prima di una decisione difficile da correggere.

Studio associato e STP: confronto operativo per medici

Lo studio associato e la STP non sono etichette intercambiabili. Per i medici e gli odontoiatri, il confronto deve partire dalla funzione concreta dell’organizzazione e non da un presunto risultato automatico su imposte, IVA, deducibilità dei costi o previdenza.

Lo studio associato è una soluzione da analizzare quando professionisti intendono disciplinare una gestione condivisa mantenendo chiari, nei documenti e nell’operatività, i rapporti professionali, i criteri di contribuzione alle spese e le responsabilità organizzative. L’art. 10 della legge n. 183/2011 fa salve le associazioni professionali. Questa previsione non sostituisce l’analisi dell’accordo concreto, delle prestazioni effettivamente rese e degli adempimenti applicabili al singolo studio sanitario.

La STP, cioè la società tra professionisti, richiede invece di costruire l’atto costitutivo e l’organizzazione nel perimetro dell’art. 10. La norma consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate secondo i modelli societari previsti dal codice civile; per le cooperative di professionisti indica almeno tre soci. La qualificazione come società tra professionisti dipende dalle previsioni dell’atto costitutivo e dai requisiti normativi, non dalla sola denominazione usata nello studio o nella comunicazione commerciale.

Perciò il confronto utile non è “quale forma fa pagare meno”, ma “quale forma rappresenta davvero incarichi, persone, investimenti e governo dello studio”. Gli effetti fiscali, contabili e previdenziali vanno verificati separatamente in base alla professione, alla prestazione, alla forma organizzativa, ai documenti e al periodo interessato.

Requisiti della STP da controllare sull’atto e sull’attività

L’art. 10 richiede che l’atto costitutivo della società tra professionisti preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Prevede inoltre l’ammissione di professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, anche di sezioni differenti, e ammette soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

Un controllo centrale riguarda la maggioranza: il numero dei soci professionisti oppure la loro partecipazione al capitale deve determinare una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, secondo le regole del modello societario scelto. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento e può comportare la cancellazione dall’albo, salvo il ripristino nel termine indicato dalla norma. È quindi essenziale verificare non solo la compagine iniziale, ma anche le clausole applicabili a ingressi, uscite, trasferimenti e variazioni delle partecipazioni.

L’atto deve anche disciplinare criteri e modalità affinché l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito esclusivamente da soci in possesso dei requisiti per la prestazione richiesta. L’utente designa il socio professionista; se non lo fa, il nominativo deve essergli comunicato preventivamente per iscritto. Per uno studio medico questo impone di allineare atto, procedure di accettazione dell’incarico, modulistica e flussi documentali, senza sovrapporre il profilo professionale a quello puramente amministrativo.

Tra gli ulteriori requisiti indicati dalla norma rientrano la polizza per i rischi da responsabilità civile derivanti dai danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti e le modalità di esclusione del socio cancellato dall’albo con provvedimento definitivo. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti. La partecipazione a una STP è incompatibile con la partecipazione a un’altra STP e la società può essere costituita anche per più attività professionali.

Un secondo momento in cui contattare lo studio è prima di sottoscrivere statuto o atto costitutivo, soprattutto se sono previsti soci tecnici o investitori, soci di professioni diverse, variazioni future della compagine o attività multiprofessionali. Sono utili la bozza dell’atto, l’elenco dei soci con qualifiche e quote previste, la descrizione dell’oggetto sociale e il flusso previsto per il conferimento dell’incarico professionale.

Scenario prudente: due medici, attrezzature comuni e una nuova struttura

Si consideri il caso, frequente nella pratica organizzativa, di due professionisti sanitari che oggi lavorano individualmente nello stesso immobile. Vogliono acquistare attrezzature comuni, assumere personale di segreteria e presentarsi al pubblico con un’organizzazione unica. Prima di scegliere studio associato o STP, dovrebbero evitare di spostare automaticamente costi, contratti e fatturazione su un nuovo soggetto.

Il percorso prudente è questo:

  • 1. Mappare le prestazioni. Individuare chi rende ogni prestazione, come nasce l’incarico e quale documentazione viene consegnata o conservata.
  • 2. Mappare i contratti. Distinguere gli impegni personali da quelli che si intendono attribuire all’organizzazione comune: locazione, macchinari, servizi, software, personale e fornitori.
  • 3. Confrontare le alternative. Per lo studio associato, esaminare accordo, contribuzioni e riparto delle spese; per la STP, verificare requisiti, soci professionisti, oggetto sociale, incarico professionale, denominazione e clausole di continuità.
  • 4. Verificare i riflessi separati. Esaminare fatturazione sanitaria, trattamento delle singole prestazioni quando applicabile, contabilità, imposte, costi professionali, personale e previdenza con riferimento alla posizione concreta dei medici o odontoiatri coinvolti.
  • 5. Stabilire la decorrenza operativa. Definire quali documenti, contratti e procedure cambiano dalla data scelta, evitando periodi ibridi non documentati.

Questo schema non attribuisce un vantaggio automatico a una forma. Riduce però un rischio pratico: scegliere un contenitore giuridico senza rendere coerenti i documenti che lo devono sostenere ogni giorno.

Fatture, costi, collaboratori e previdenza: verifiche da non confondere

La forma organizzativa non elimina la necessità di controllare singolarmente fatturazione sanitaria, documenti di spesa, rapporti con collaboratori e posizione previdenziale. Per un medico libero professionista o un odontoiatra, la verifica deve partire dalla prestazione e dal soggetto che la rende; soltanto dopo si esaminano il documento fiscale, il costo, il contratto e l’eventuale ripartizione interna.

È opportuno non assumere come automatici l’esenzione IVA di una prestazione, la deducibilità di un costo, il regime fiscale applicabile o un effetto sulla previdenza. Sono aspetti da valutare in relazione ai fatti del caso e alla disciplina applicabile nel periodo. La stessa cautela vale per medici convenzionati, attività individuali che confluiscono in una struttura comune e studi con più professionisti sanitari.

Per organizzare il fascicolo, può essere utile affiancare a questa guida la checklist sui documenti da raccogliere per medici e studi sanitari e l’approfondimento su partita IVA, fatture ed ENPAM del medico libero professionista. L’obiettivo è arrivare alla decisione con dati coerenti, non recuperare a posteriori documenti essenziali.

Errori da evitare e soglia di assistenza

Gli errori più ricorrenti sono usare la parola STP senza controllare l’atto costitutivo, inserire soci senza verificare la maggioranza richiesta, non disciplinare l’esecuzione dell’incarico professionale, lasciare disallineati statuto e modulistica, oppure confondere la gestione comune delle spese con l’attribuzione delle prestazioni professionali.

Merita assistenza anche una riorganizzazione apparentemente semplice se comporta il trasferimento di attrezzature, contratti, personale, documenti di fatturazione o se coinvolge un odontoiatra e altri professionisti con prestazioni differenti. In queste situazioni il commercialista può coordinare la lettura fiscale e contabile dei documenti e, quando necessario, affiancare le competenze societarie, del lavoro o professionali pertinenti.

In sintesi

Per medici e odontoiatri, studio associato e STP vanno confrontati sulla realtà dello studio: incarichi, soci, prestazioni, documenti, investimenti e collaboratori. L’art. 10 disciplina requisiti specifici della società tra professionisti; non consente invece di dedurre automaticamente il trattamento fiscale o previdenziale della singola attività. Prima di firmare, raccogliere atto o accordo, elenco dei soci, contratti, flussi di fatturazione, costi e posizioni previdenziali consente una scelta più ordinata e sostenibile.

Se state costituendo una nuova struttura, modificando la compagine o trasferendo contratti e attività, richiedi una valutazione per la tua attività medica. Commercialista Dottori può aiutare a ordinare il fascicolo, individuare le verifiche necessarie e impostare una scelta coerente con il modo in cui il vostro studio opera.

Fonti normative e di prassi

Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10, Normattiva, testo vigente al 1° agosto 2026.

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