Quale commercialista serve a un medico che valuta studio associato o STP?

Quale commercialista per medici serve per valutare studio associato o STP: requisiti dell’art. 10, regola dei due terzi, documenti e richiesta di valutazione.

Quando un medico o un odontoiatra valuta di condividere stabilmente l’attività, il commercialista per medici serve prima di tutto a ordinare la decisione: capire se il progetto riguarda uno studio associato o una società tra professionisti (STP), leggere gli atti disponibili e individuare le verifiche fiscali, contabili, previdenziali e documentali da aprire. Non basta una contabilità generica, perché forma organizzativa, prestazioni svolte, fatture, costi, soggetti coinvolti e documenti devono essere ricostruiti insieme.

Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. prende in carico richieste di medici e studi sanitari per una valutazione concreta dell’attività e del progetto organizzativo. Il punto utile per iniziare è prima della firma di un accordo o della predisposizione di un atto, quando ruoli, compagine e documenti possono ancora essere esaminati con ordine.

In sintesi

  • Il commercialista adatto a un medico parte dalla decisione concreta: attività individuale, studio associato o STP.
  • L’art. 10 della legge n. 183 del 2011 fa salve le associazioni professionali e disciplina separatamente le società tra professionisti.
  • Per la qualifica di STP, l’atto costitutivo deve contenere specifiche previsioni su attività, soci, incarico professionale, assicurazione ed esclusione del socio cancellato dall’albo.
  • La soglia dei due terzi riguarda la maggioranza nelle deliberazioni o decisioni dei soci, secondo le regole del modello societario scelto.
  • Prima del primo contatto è sufficiente descrivere attività, decisione, soggetti e documenti disponibili, senza inviare dati riservati non necessari.

Che cosa deve fare un commercialista per medici

La domanda non è soltanto se il consulente conosca la sigla STP. Deve saper distinguere il piano organizzativo dalla documentazione dell’attività medica e trasformare il progetto in verifiche leggibili. In pratica, deve chiedere quale attività viene svolta, chi partecipa al progetto, quali documenti esistono già e quale decisione deve essere presa.

Per un medico libero professionista, il confronto deve poi tenere aperti gli aspetti di fatturazione, costi, previdenza e organizzazione documentale pertinenti al caso. Questi elementi non vanno riassunti in una risposta standard: vanno esaminati in relazione alle prestazioni, al periodo e alla documentazione disponibile. Approfondisci l’organizzazione dell’attività medica individuale.

Studio associato e STP: due percorsi da distinguere

Studio associato e STP non sono la stessa alternativa descritta dalla legge nello stesso modo. L’art. 10, comma 9, della legge n. 183 del 2011 fa salve le associazioni professionali; i commi 3 e 4 disciplinano invece le società costituite per l’esercizio di attività professionali regolamentate e le condizioni per assumere la qualifica di società tra professionisti.

ProgettoVerifica centraleConseguenza operativa
Studio associatoQuali accordi, professionisti, ruoli e documenti descrivono l’attività condivisa?Il commercialista ricostruisce il progetto e individua le verifiche fiscali, contabili, previdenziali e documentali pertinenti.
STPL’atto costitutivo e la compagine contengono le previsioni richieste per la qualifica di società tra professionisti?La verifica si concentra anche sui requisiti dell’art. 10, sul modello societario prescelto e sulle discipline professionali pertinenti.

Nel caso dello studio associato, il citato art. 10 ne conserva la salvezza ma non sostituisce l’esame degli accordi e dell’operatività concreta. Nel caso della STP, l’atto costitutivo e la composizione dei soci diventano documenti decisivi. Per questo la scelta tra studio associato e STP va affrontata come un confronto tra due percorsi, non come una semplice scelta di denominazione.

I requisiti della STP da leggere nell’atto costitutivo

La legge consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo i modelli societari dei titoli V e VI del libro V del codice civile. Le cooperative di professionisti devono avere almeno tre soci.

Per assumere la qualifica di STP, l’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. Deve inoltre disciplinare l’ammissione dei soci professionisti iscritti a ordini, albi o collegi, anche in differenti sezioni; dei cittadini dell’Unione europea con titolo di studio abilitante; e dei soggetti non professionisti ammessi soltanto per prestazioni tecniche o finalità di investimento.

L’atto deve anche prevedere criteri e modalità affinché l’incarico professionale conferito alla società sia svolto esclusivamente da soci in possesso dei requisiti per la prestazione richiesta. L’utente designa il socio professionista; se non lo fa, il nominativo deve essergli comunicato previamente per iscritto. La legge richiede inoltre una polizza per i rischi di responsabilità civile derivanti dai danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti e modalità di esclusione del socio cancellato definitivamente dal rispettivo albo.

La regola dei due terzi nella STP

La regola non va sintetizzata come una generica “partecipazione di soci professionisti oppure capitale”. L’art. 10 richiede che il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il controllo riguarda quindi la maggioranza decisionale richiesta dalla legge.

L’applicazione della soglia deve essere letta tenendo conto delle regole del modello societario prescelto. Patti sociali o parasociali che derogano alle regole previste per questa maggioranza non assumono rilievo a tale fine. La norma fa inoltre salve le disposizioni speciali degli ordinamenti delle singole professioni: nel progetto di medici o odontoiatri il commercialista deve quindi identificare gli ulteriori riferimenti pertinenti al caso.

Se la condizione viene meno, la legge la qualifica come causa di scioglimento della società e prevede la cancellazione dall’albo da parte del consiglio dell’ordine o collegio presso cui la società è iscritta, salvo il ripristino entro il termine perentorio di sei mesi. È un motivo concreto per verificare compagine, regole decisionali e bozza dell’atto prima di rendere definitivo il progetto.

Caso tipo: collaborazione medica da rendere stabile

Un caso tipo, solo illustrativo: un medico lavora individualmente, vuole stabilizzare una collaborazione con altri professionisti e dispone di una bozza di accordo, di documenti relativi a servizi condivisi e di fatture e costi da ordinare. Il commercialista per medici imposta il lavoro su tre elementi concreti.

  1. Ricostruzione dell’attività. Si descrivono le prestazioni svolte, i soggetti coinvolti, i ruoli previsti e la decisione da assumere.
  2. Lettura del progetto. Si individua se la documentazione porta a uno studio associato o a una STP e, per quest’ultima, se atto costitutivo e compagine richiedono un esame dei requisiti dell’art. 10.
  3. Ordine delle verifiche. Si separano i documenti di fatturazione, costi, previdenza e organizzazione, così da definire gli approfondimenti utili prima di assumere impegni.

Il caso non indica una soluzione predeterminata. Mostra il momento in cui la consulenza è utile: quando la collaborazione è concreta, ma accordi e atti non sono ancora definitivi.

Documenti utili per la prima valutazione

Nel primo messaggio, attraverso il canale indicato dal form, bastano le informazioni essenziali: attività svolta, decisione da prendere, forma oggi utilizzata, soggetti coinvolti e scadenza o urgenza del progetto. Se disponibili, è utile indicare l’esistenza di una bozza di accordo o di atto, di un elenco dei ruoli e delle categorie di documenti relativi a fatture, costi e previdenza.

Non occorre inviare l’intero archivio né dati personali o riservati non pertinenti. Dopo aver definito il perimetro, lo studio può indicare quali documenti servono e come trasmetterli. Consulta l’approfondimento sulla consulenza per medici e studi sanitari.

Quando sottoporre il progetto allo studio

Il contatto è particolarmente utile quando è prevista una firma, la predisposizione di un atto costitutivo, una modifica della compagine o quando ruoli e documenti non descrivono con chiarezza l’attività condivisa. In questi casi Alessio Ferretti & Partners STP S.r.l. può prendere in carico il caso concreto, ordinare le informazioni e definire le verifiche fiscali, contabili, previdenziali e documentali da valutare.

Indica nella richiesta il problema, la decisione imminente, i soggetti interessati e i documenti già disponibili. Richiedi una valutazione della tua attività medica.

Domande frequenti

Studio associato e STP sono la stessa cosa?

No. L’art. 10 fa salve le associazioni professionali e disciplina separatamente le società tra professionisti. Perciò accordi e documenti dello studio associato vanno distinti dall’atto costitutivo e dai requisiti della STP.

Che cosa richiede esattamente la regola dei due terzi?

Richiede che il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale sociale determini una maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La verifica va svolta secondo le regole del modello societario scelto; la norma fa salve anche le disposizioni speciali delle singole professioni.

Quali informazioni servono per iniziare?

Una descrizione dell’attività, della decisione, dei soggetti coinvolti, dell’eventuale urgenza e dei documenti disponibili consente allo studio di individuare il perimetro iniziale. Gli ulteriori documenti vanno richiesti solo se pertinenti.

Fonti e riferimenti

Normattiva, legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 10.

Domande e chiarimenti

Spunti utili sul tema

Alcune osservazioni frequenti aiutano a capire quando l'argomento merita una valutazione professionale.

DomandaAlda Moreddu da Laino Castello
Se due medici pensano di iniziare insieme e stanno valutando studio associato o STP, quali documenti conviene portare al commercialista già al primo confronto?
RispostaAndrea Dicanto
È utile partire da una fotografia concreta: attività svolte, accordi tra i professionisti, costi previsti, eventuale personale, locali e attrezzature, oltre alla situazione previdenziale e fiscale di ciascuno. Non basta scegliere una forma sulla base della sola tassazione: vanno verificati anche ruoli, responsabilità, gestione amministrativa e prospettive di crescita. Un confronto iniziale permette di ordinare gli elementi e valutare la soluzione più coerente con il progetto.

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